Richiesta di certificati

Dal 1° marzo 2000 non viene richiesta alcuna tassa da parte dell'Ordine per il rilascio ordinario di certificati. Restano a carico degli iscritti le eventuali spese di spedizioni.

Secondo le normative vigenti l'iscritto ha il diritto di autocertificare la propria iscrizione all'Albo. Con l'introduzione del DPR 445/00, le P. A. ed i gestori di servizi pubblici, non possono più richiedere al cittadino certificati che riguardino dati anagrafici, titoli di studio, iscrizioni ad Albi o elenchi tenuti da Pubbliche Amministrazioni, certificati che attestino abilitazione, specializzazione, formazione, aggiornamento, qualificazione. Il rifiuto di accettare l'autocertificazione costituisce violazione del dovere d'ufficio da parte dell'Amministrazione richiedente.
Tali norme sono state recentemente riprese dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 che ribadisce il divieto dal 1 gennaio 2012 da parte delle Pubbliche Amministrazioni (compresi gli Ordini professionali) a chiedere o rilasciare certificazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti già in possesso di altre pubbliche amministrazioni., come ad esempio il Comune o l'Università. Ciò vuol dire un ulteriore ampliamento dell'autocertificazione e uno snellimento burocratico notevole. Le certificazioni - comprese quelle rilasciate dall'Ordine - potranno essere utilizzabili solo nei rapporti con privati.

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