Lo psicologo "tutore" di un minore: chi è e cosa fa

Lo psicologo, che viene chiamato dal Giudice Tutelare a svolgere l’incarico di tutore, deve anzitutto sapere che il suo mandato rientra nella regolamentazione della normativa relativa alla tutela. La sua nomina, quindi, non avviene in virtù delle competenze professionali – competenze che egli non può svolgere nei confronti del soggetto di cui è tutore - ma in relazione a presunte caratteristiche di serietà ed affidabilità, che derivano dall’appartenenza ad una determinata categoria.

In Italia (ed in molte altre parti del mondo) lo statuto giuridico della persone minori di età è caratterizzato dalla generale incapacità di agire, ossia dalla incapacità di compiere gli atti necessari ad esercitare i propri diritti.

Ciò vale anche per i minori più “grandi”, la cui condizione, in termini di capacità di agire, è ben poco differenziata, sul piano giuridico, da quella degli infanti.

I minori stranieri non accompagnati, per definizione, non hanno accanto i genitori, che si occupano dell’esercizio dei loro diritti. L’unico strumento offerto loro per non privarli in  concreto dei diritti loro riconosciuti sulla carta è l’istituto della tutela (artt. 343 ss. Codice civile).

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