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OBBLIGO E.C.M.: sono cambiate le regole?
Data articolo:
22 Novembre, 2011 - 22:45 Su richiesta di parecchi colleghi, che ci chiedono se sono cambiate le regole ECM, precisiamo che nel Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138 (convertito in legge il 14 settembre 2011, n. 14) si afferma che per tutti i professionisti è previsto l'obbligo di seguire corsi di formazione continua permanente, predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali e che il mancato rispetto di questa norma è ritenuto illecito disciplinare. Tuttavia, perchè questa norma sia valida, bisogna attendere che venga emanato uno specifico decreto (entro 12 mesi) e definite le varie modalità di registrazione.
Ciò vuol dire che ad oggi l'obbligo E.C.M. (nello specifico impegno di conseguire circa 50 crediti l'anno) riguarda soltanto i professionisti che lavorano in Sanità o in Enti convenzionati con il S.S.N.
Che la formazione continua resta comunque un obbligo professionale è chiaramente indicato anche dal Codice Deontologico degli Psicologi che all'art. 5 afferma con chiarezza: "Lo psicologo è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera".






