Disposizioni sulle professioni regolamentate

Data articolo: 
30 Gennaio, 2012 - 08:35

Con il Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1 entrano immediatamente in vigore alcune disposizioni che riguardano la nostra professione. Ribadita l'abrogazione del tariffario unico, l'art. 9 stabilisce che il compenso per le prestazioni professionali è pattuito al momento del conferimento dell'incarico. Lo psicologo, pertanto, deve rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte quelle informazioni utili a definire gli oneri ipotizzabili dall'inizio del rapporto alla sua conclusione. E' vero che in molti casi non è possibile prevedere esattamente quando può terminare una consultazione o un intervento psicoterapeutico, ma il professionista è tenuto a indicare comunque come si svolgerà il rapporto e quale potrà essere presumibilmente il costo nel tempo. Se il cliente lo chiede, il preventivo del costo (inclusivo delle singole prestazioni, degli oneri e dei contributi) deve essere redatto e consegnato in forma scritta.

Altra disposizione immediatamente esecutiva riguarda la comunicazione al cliente della propria polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. 

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Termini: