C.T.U. (Consulente Tecnico d'Ufficio)

Il consulente tecnico d'ufficio (C.T.U.) è la figura professionale,prevista dall'ordinamento, dal quale il giudice o la parte può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo. In materia penale si dice "consulente tecnico" il consulente tecnico di parte, mentre l'esperto nominato dal giudice si dice "perito". Ai CTU e ai periti spetta un compenso. La liquidazione è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

Presso i tribunali è istituito l'albo dei consulenti tecnici in materia civile e quello dei periti in materia penale. Lo psicologo può svolgere entrambi questi compiti e chiedere di essere iscritto nei relativi albi.

Albo dei consulenti tecnici d'ufficio in materia civile

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal Presidente dell'Ordine degli Psicologi. L'albo dei CTU è diviso in categorie. Ogni quattro anni il comitato procede ad una revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno uno dei requisiti previsti per l'iscrizione o un impedimento a esercitare l'ufficio. Per ottener l'iscrizione è necessario essere in possesso di una speciale competenze tecnica in una determinata materia, essere di condotta morale specchiata ed essere iscritti all'albo professionale. Non si può essere iscritti in più di un albo.

I giudici che hanno sede nella circoscrizione di un determinato tribunale devono normalmente affidare gli incarichi a CTU iscritti nell'albo dello stesso tribunale. Trattandosi però di un ausilio tecnico per il quale è fondamentale il rapporto fiduciario, il giudice ha facoltà di nominare anche esperti non compresi nell'albo del tribunale o persona non iscritta in alcun albo, anche se deve motivarne la scelta.

Albo dei periti in materia penale

L'albo è tenuto dal presidente del tribunale e tutte le decisioni relative all'ammissione sono prese da un comitato da lui presieduto e composto dal Procuratore della Repubblica, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti o da loro delegati. il comitato decide sulle richieste di iscrizione e di cancellazione.. La revisione dell'albo avviene ogni due anni.

Normative di riferimento

Art. 61 c.p.c., art 13 disp. att. c.cp.c. per ciò che riguarda i consulenti tecnici in materia civile; art. 67 disp. att. c.p.p. per ciò che riguarda i periti in materia penale.

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