Il Consulente Tecnico di Parte

Il Consulente Tecnico di Parte

Quando il giudice nomina un C.T.U. le parti hanno diritto di nominare consulenti di fiducia per garantire un corretto svolgimento delle operazioni peritali e presentare delle  controdeduzioni di parte, utilizzando il materiale raccolto durante la C.T.U.. I consulenti tecnici di parte non prestano giuramento e stabiliscono il loro compenso con chi ha richiesto la loro consulenza.

È diritto del C.T.P. presenziare allo svolgimento di tutte le operazioni peritali e il giudice ha l'obbligo di prendere in esame i rilievi che vengono mossi.  Il C.T.P. ha facoltà di presentare una relazione, prima che sia disposta una C.T.U.

La figura professionale del C.T.P. è prevista dal Codice di Procedura Civile (Libro I - Disposizioni Generali - Capo III - Art.61/64) e dal Codice di Procedura Penale (Libro III - Parte I- Prove - Titolo II - Mezzi di prova - Capo IV - Perizia - Art.220/233).