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Centro affido
L’Affidamento Familiare è previsto e regolamentato dalla legge 184/83 “Disciplina delle adozioni e dell’affidamento dei minori”, modificata dalla Legge 149/2001 “Diritto del minore ad una famiglia”, che prevede il diritto del minore a crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia.
La Regione Siciliana, attraverso il Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, ha sostenuto un processo di inquadramento ed accompagnamento dell’azione dei Servizi territoriali per l’Affido attraverso l’emanazione di direttive interassessoriali tra Assessorato Regionale Famiglia e Assessorato Sanità, di Protocolli d’Intesa e di un Regolamento tipo in cui sono stati individuati i destinatari, gli obiettivi, l’integrazione dei soggetti e delle competenze, le responsabilità dei Servizi verso i protagonisti dell’Affido.
L’affido è un gesto di solidarietà che si concretizza attraverso l’accoglienza temporanea del minore all’interno del proprio nucleo familiare per un periodo massimo di due anni, eventualmente prorogabili su provvedimento del Tribunale dei Minori. L'affidamento può cessare quando viene meno la situazione di temporanea difficoltà che lo ha determinato oppure quando la prosecuzione dell'affido reca pregiudizio al minore.
Esistono due tipologie di affido: quello consensuale e quello giudiziale. Il primo avviene con il consenso dei genitori o di chi ha la patria potestà, si fa attraverso i servizi sociali ed è convalidato dal giudice tutelare. L'affido giudiziale invece, si ha quando non vi è il consenso dei genitori ed è decretato dal tribunale per i minorenni.
Affidatari possono essere:
a) famiglie con figli;
b) coppie senza figli;
c) persone singole;
d) comunità familiari.
La famiglia affidataria si impegna ad accogliere presso di sé il bambino, a provvedere al suo mantenimento, alla sua educazione e istruzione, a curare e mantenere i rapporti con la famiglia d'origine e a favorire il reinserimento del minore nella famiglia di origine.
Provvedimenti:






